Alla base dell’accordo franchising c’è una chiara e dettagliata informazione
Gli obblighi pre-contrattuali ai sensi della L. n. 129/2004: le informazioni nel franchising
L’art. 4 dalla L. n. 129/2004 prevede che almeno 30 giorni prima della sottoscrizione del contratto l’affiliante deve consegnare all’aspirante affiliato, oltre al contratto di franchising (come si è visto nel precedente articolo), una serie di “allegati”, contenenti le seguenti informazioni:
- i principali dati relativi all’affiliante, tra cui ragione e capitale sociale e, previa richiesta dell’aspirante affiliato, copia del suo bilancio degli ultimi tre anni o dalla data di inizio della sua attività, qualora esso sia avvenuto da meno di tre anni;
- l’indicazione dei marchi utilizzati nel sistema, con gli estremi della relativa registrazione o del deposito, o della licenza concessa all’affiliante dal terzo, che abbia eventualmente la proprietà degli stessi, o la documentazione comprovante l’uso concreto del marchio;
- una sintetica illustrazione degli elementi caratterizzanti l’attività oggetto dell’affiliazione commerciale;
- una lista degli affiliati al momento operanti nel sistema e dei punti vendita diretti dell’affiliante;
- l’indicazione della variazione, anno per anno, del numero degli affiliati con relativa ubicazione negli ultimi tre anni o dalla data di inizio dell’attività dell’affiliante, qualora esso sia avvenuto da meno di tre anni;
- la descrizione sintetica degli eventuali procedimenti giudiziari o arbitrali, promossi nei confronti dell’affiliante e che si siano conclusi negli ultimi tre anni, relativamente al sistema di affiliazione commerciale in esame, sia da affiliati sia da terzi privati o da pubbliche autorità, nel rispetto delle vigenti norme sulla privacy.
La norma in esame concede tuttavia al franchisor la possibilità di non menzionare nel contratto una o più delle informazioni di cui sopra, qualora vi siano “obiettive e specifiche esigenze di riservatezza”, e sempre che di tali esigenze si faccia menzione nel contratto. Si pensi ad esempio a diritti di privativa industriale o di proprietà intellettuale, di titolarità dell’affiliante stesso o di terzi.
Infine, l’art. 6 della L. n. 129/2004 stabilisce che, oltre alle informazioni obbligatorie di cui sopra, l’affiliante deve fornire all’aspirante affiliato ogni informazione o dato che siano necessari, utili o opportuni ai fini della conclusione del contratto, salvo il caso in cui tali informazioni siano “oggettivamente riservate o la cui divulgazione costituirebbe violazione di diritti dei terzi”.
Si tratta di un obbligo avente contenuto assai esteso e indeterminato, riguardando appunto ogni elemento che l’aspirante affiliato, secondo la propria personale valutazione, richieda, in quanto ritenuto anche solo utile ai fini della conclusione del contratto.
Nel prossimo articolo analizzeremo cosa accade se il franchisor non adempie agli obblighi informativi verso gli aspiranti affiliati.
Avv. Valerio Pandolfini
Avvocato Consulenza legale Franchisor
Abbiamo una vasta esperienza nella consulenza e assistenza legale nel franchising.
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