Quando il franchisor viola gli obblighi pre-contrattuali
Il mancato, inesatto o incompleto assolvimento da parte del franchisor agli obblighi informativi pre-contrattuali previsti dall’art. 4 della L. n. 129/2004 espone il franchisor a conseguenze giuridiche pregiudizievoli, che possono essere anche gravi.
In primo luogo, qualora il franchisor abbia fornito al franchisee informazioni false, inesatte o incomplete, l’art. 8 della L. n. 129/2008 prevede che quest’ultimo possa chiedere l’annullamento del contratto, nonché il risarcimento del danno, se dovuto.
L’ipotesi in cui una parte fornisca false informazioni all’altra è già disciplinata, in generale, dagli artt. 1439 e 1440 del codice civile (dolo negoziale). Pertanto, in applicazione di tali norme, il contratto di franchising può essere annullato (su istanza del franchisee) solo se le false informazioni fornite dal franchisor sono state determinanti del consenso del franchisee, cioè sono state di tale importanza (per il franchisee) che, se tale falsità non vi fosse stata, questi non avrebbe sottoscritto il contratto. In tal caso, oltre all’annullamento del contratto, il franchisee avrà diritto al risarcimento del danno.
Qualora invece i raggiri (intesi come false informazioni) non siano stati di importanza tale da determinare la decisione del franchisee di concludere il contratto, ma abbiano solo inciso sui termini dello stesso (nel senso che il franchisee avrebbe comunque concluso il contratto se gli fossero state fornite le “vere” informazioni, ma a condizioni diverse), il franchisee non potrà chiedere l’annullamento del contratto ma avrà comunque diritto ad ottenere il risarcimento del danno.
L’affiliato potrebbe inoltre chiedere l’annullamento del contratto e il risarcimento del danno dimostrando che le false o inesatte informazioni ricevute dal franchisor lo hanno indotto in errore su alcuni elementi essenziali del contratto stesso (ad es. le royalties, gli investimenti, etc.). In tal caso dovrà dimostrare che l’errore in cui è incorso era essenziale e riconoscibile dal franchisor.
Cosa accade se il franchisor non abbia fornito “false informazioni”, ma abbia omesso di fornire alcune informazioni al franchisee, cioè sia stato reticente ? L’art. 8 della L. n. 129/2004 non disciplina tale ipotesi. In ogni caso, anche qualora le informazioni previste dalla legge non siano state fornite il franchisee potrà chiedere l’annullamento del contratto per errore (ove riconoscibile ed essenziale) o per dolo omissivo, ex art. 1439 c.c. sempre che (secondo l’orientamento consolidato della giurisprudenza) l’affiliato dimostri che il comportamento reticente dell’affiliante sia stato da questi preordinato, al fine di trarlo in inganno. Deve inoltre ritenersi che tale reticenza possa assumere rilevanza in quanto contrari alla buona fede precontrattuale, ai sensi degli artt. 1175, 1337 e 1375 c.c.., e quindi esporre il franchisor a responsabilità pre-contrattuale nei confronti del franchisee.
Sotto diverso profilo, qualora il franchisor abbia fornito al franchisee informazioni false, inesatte o incomplete circa l’affiliazione potrebbe andare incontro a sanzioni per pubblicità ingannevole. L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM) potrebbe infatti irrogare al franchisor, d’ufficio o su segnalazione del franchisee, una sanzione pecuniaria, che può essere anche pesante.
Avv. Valerio Pandolfini
Avvocato Consulenza legale Franchisor
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