Tutelare il know-how nel franchising: le misure da introdurre
Tutelare il know-how nel franchising
Come abbiamo visto nell’articolo precedente, una delle caratteristiche del know-how è la sua segretezza, cioè il fatto che il patrimonio di conoscenze ed esperienze acquisite dal franchisor e che caratterizza la rete che le stesse non deve essere liberamente acquisibile da nessuno al di fuori della rete stessa, e quindi non deve essere stato divulgato all’esterno.
Tale caratteristica impone al franchisor di proteggere il proprio know-how, per far sì che il suo contenuto non sia divulgato e utilizzato da altri al di fuori della rete. Il know-how, per avere un valore (anche giuridico), non deve essere accessibile a tutti: se si diffonde perde valore. E quindi bisogna tutelare il know-how nel franchising.
Proteggere il know-how non è semplice. Non è sufficiente la buona fede o un semplice cavillo. È necessario, invece, che sia posto in essere un serio criterio di difesa ed una corretta protezione, dimostrabile e documentabile.
Anzitutto, il know-how deve essere adeguatamente protetto adottando una serie di misure di salvaguardia all’interno all’azienda del franchisor (verso dipendenti o collaboratori). È opportuno in proposito che il franchisor predisponga idonee procedure organizzative interne (come l’accesso selettivo alle informazioni) e circolari interne specifiche.
In secondo luogo, il know-how deve essere efficacemente tutelato anche all’esterno dell’azienda (verso i fornitori, i clienti, etc.) Per proteggere il valore economico del proprio know-how, è opportuno che il franchisor inserisca nei contratti con i soggetti con cui intrattiene relazioni commerciali in generale, una clausola di segretezza, ben articolata e dettagliata, che obblighi i soggetti che vengono a conoscenza di informazioni riservate a non divulgarle le e a non utilizzarle al di fuori del rapporto contrattuale o per attività diverse da quelle svolte nell’ambito del rapporto stesso.
La segretezza del know-how deve essere tutelata:
- prima dell’instaurazione del vero e proprio rapporto contrattuale, cioè durante le trattative (dato che possono essere rivelate informazioni anche prima che venga concluso un contratto);
- durante il rapporto contrattuale;
dopo la conclusione del rapporto; in questo modo l’obbligo di segretezza non cessa con lo scioglimento del rapporto con il franchisor ma continuerà ad essere vincolante finché le informazioni in questione non diverranno di pubblico dominio, o comunque per un congruo periodo di tempo.
Naturalmente, il know-how deve essere tutelato anche nei confronti degli affiliati in franchising. Il franchisor dovrà quindi preoccuparsi di inserire idonee clausole di segretezza:
ogni volta che divulghi informazioni attinenti alla rete, anche nel corso delle trattative o, a maggior ragione, quando vengono conclusi accordi preliminari al contratto di franchising o in fase informativa;
nel contratto di franchising; l’obbligo di segretezza dovrà in questo caso impedire al franchisor di utilizzare il know-how per scopi diversi dall’attività in franchising effettuata durante il contratto, e per un certo periodo di tempo successivo allo scioglimento del contratto (non meno di 5 anni).
Nel prossimo articolo ci soffermeremo su un aspetto fondamentale per l’avvio di una rete in franchising: la sperimentazione.
Avv. Valerio Pandolfini
Avvocato Consulenza legale Franchisor
Abbiamo una vasta esperienza nella consulenza e assistenza legale nel franchising.
Abbiamo assistito numerose reti in franchising, nella predisposizione/revisione dei contratti di franchising.
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