La sperimentazione alla base del franchising
Lo start up di una rete in franchising presenta, dal punto di vista giuridico, delle peculiarità rispetto allo start up di una normale attività d’impresa. Il successo della formula del franchising impone che il franchisor abbia trovato, prima di lanciare la formula stessa sul mercato e di dare luogo alla vera e propria rete in franchising, le soluzioni a tutti i principali problemi che i franchisee potranno incontrare in futuro, nel corso della propria attività.
Ciò è possibile sperimentando la formula commerciale.
Tentare di aggirare l’ostacolo è molto rischioso. Infatti, per esperienza, le catene nate “in fretta” sono quelle con il più alto tasso di mortalità tra gli affiliati e con la più elevata conflittualità tra franchisor e franchisee.
Al contrario, l’avvio di un progetto di franchising “serio” richiede che sia effettuata una efficace fase di sperimentazione. Solo in questo modo, infatti, è possibile pianificare realisticamente il durevole sviluppo della catena di franchising.
In ogni caso, sperimentare la formula commerciale prima di dare vita ad una rete in franchising non è un’opzione, ma un obbligo imposto dalla legge. L’art. 3, 2° comma, della L. n. 129/2004 prevede infatti che il franchisor ha l’obbligo, “per la costituzione di una rete di affiliazione commerciale, di avere sperimentato sul mercato la propria formula commerciale”.
Questo significa che se una rete in franchising viene iniziata senza avere effettuato una adeguata sperimentazione, i singoli contratti di franchising potrebbero essere considerati nulli, con conseguenti pretese di risarcimento dei danni in capo agli affiliati. Si tratta quindi di un aspetto da valutare con molta attenzione in fase di start up di una rete in franchising.
Tuttavia, la legge non prevede che cosa si intende per “sperimentazione della formula commerciale”, e quindi: come essa deve avvenire, con quale durata, etc. Nel silenzio della legge, non è possibile fornire indicazioni generali su come, per quanto tempo e con chi effettuare tale sperimentazione.
L’unico criterio generale è quello secondo cui la sperimentazione deve essere seria ed effettiva. Quindi:
- la sperimentazione non può essere condotta in via ipotetica o astratta, ma “sul campo”, cioè sul mercato di riferimento (al dettaglio o all’ingrosso(in Italia o all’estero);
- la sperimentazione non può avere una durata irrisoria, ma deve essere condotta per un tempo sufficiente a testare effettivamente il sistema, in modo che possa produrre un risultato attendibile e/o sufficientemente remunerativo (quindi non potrà certo avere una durata di pochi giorni o settimane, ma neppure dovrà durare necessariamente anni; in linea di massima, un anno può costituire un periodo temporale di riferimento).
Occorre poi tenere presente che, per arrivare al successo, una formula di franchising deve consentire un adeguato guadagno a tutti i soggetti coinvolti nel sistema, attraverso un’equa ripartizione dei margini tra il franchisor e i franchisee. La sperimentazione della formula commerciale deve essere quindi condotta con modalità e tempi tali da poter effettivamente verificare che tale guadagno sia concretamente possibile, in un lungo periodo.
Avv. Valerio Pandolfini
Avvocato Consulenza legale Franchisor
Abbiamo una vasta esperienza nella consulenza e assistenza legale nel franchising.
Abbiamo assistito numerose reti in franchising, per quanto attiene ai servizi di start up della rete.
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