Emergenza Coronavirus: il DL “Cura Italia” conferma che l’epidemia è causa di esonero da responsabilità
Coronavirus: il DL Cura Italia
Come abbiamo visto nel precedente articolo, l’epidemia Coronavirus COVID-19 e i conseguenti provvedimenti governativi urgenti per il suo contenimento stanno avendo un fortissimo impatto economico su tutte le imprese, ivi incluse quelle operanti nel franchising.
Avevamo altresì segnalato nel precedente articolo che, sotto il profilo giuridico, l’emergenza in atto ha un diretto impatto sugli adempimenti contrattuali all’interno delle reti in franchising, in quanto può rendere impossibile, almeno temporaneamente, l’esecuzione di prestazioni (consegna di merci, prestazione di servizi etc.), o, comunque, può renderli eccessivamente onerosi, ponendosi dunque come causa di esonero di responsabilità.
Le nostre osservazioni sono state pienamente confermate dal recentissimo DL n. 18 del 17 marzo 2020, denominato “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19” (c.d. DL Cura Italia), il quale, all’art. 91, prevede che “il rispetto delle misure di contenimento di cui al presente decreto è sempre valutata ai fini dell’esclusione, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1218 e 1223 c.c., della responsabilità del debitore, anche relativamente all’applicazione di eventuali decadenze o penali connesse a ritardati o omessi adempimenti”
Il Decreto n. 18/2020 (DL Cura Italia), pertanto, prende atto della drammatica situazione in cui versa il nostro paese per effetto dell’epidemia e, date le rigorose misure di contenimento della diffusione del virus adottate (chiusura di moltissime attività commerciali, impedimento degli spostamenti delle persone, rallentamento dei trasporti, etc.), deroga espressamente all’art. 1218 c.c., obbligando l’autorità giudiziaria a considerare le (inevitabili) inadempienze contrattuali come non imputabili, e quindi tali da comportare l’esonero da responsabilità.
Anche se tale esonero da responsabilità non è automatico, ma deve essere valutato di volta in volta alla luce delle specificità del caso concreto (e quindi valutando la tipologia di prestazione, l’entità della difficoltà o del disagio del soggetto tenuto alla prestazione, la durata di tale difficoltà e disagio, etc.).
Dunque, è verosimile che molti dei ritardi o degli inadempimenti contrattuali dei franchisors rispetto agli affiliati in franchising (consegna di prodotti, all’espletamento di servizi di assistenza e formazione, etc.) e molti dei ritardi o degli inadempimenti contrattuali degli affiliati in franchising nei confronti del franchisor (pagamento delle royalties, acquisto di prodotti, etc.) e nei confronti dei clienti esterni (vendita di prodotti, all’effettuazione di servizi, etc.), per effetto delle misure restrittive vigenti non siano fonte di responsabilità contrattuale, finché tali misure resteranno in vigore.
E quindi, ad esempio, nulla potrà accadere sul piano giuridico se il franchisor non consegni agli affiliati la merce da questi acquistata, o se gli affiliati sospendano il pagamento delle royalties o del prezzo della merce; in questi casi – da analizzare, si ribadisce, attentamente caso per caso – la parte inadempiente non potrà subire effetti pregiudizievoli, fintantoché le misure restrittive del Governo rimarranno in essere. E dunque, ad esempio, la parte inadempiente non potrà subire la risoluzione del contratto, non dovrà essere costretta a pagare penali o interessi di mora, etc.
Questi ultimi sono menzionati espressamente dal Decreto n. 18/2020, il quale appunto prevede che, data l’eccezionalità delle misure adottate, i ritardati od omessi inadempimenti non potranno – sempre in seguito ad una valutazione caso per caso – dare luogo a “decadenze” o al pagamento di penali. E dunque, qualora un potenziale affiliato abbia stipulato con l’impresa franchisor un contratto preliminare di franchising, potrà chiedere tranquillamente una sospensione del termine per concludere il contratto definitivo, senza subire alcun effetto giuridico negativo. Lo stesso accadrà qualora un affiliato sospenda il pagamento delle royalties.
La norma in commento conferma, ove vi fosse bisogno, l’opportunità, che abbiamo già analizzato nel precedente articolo che in questo delicatissimo momento i franchisors mantengano nei confronti degli affiliati alla rete un comportamento il più possibile conciliante, collaborativo e proattivo; da un lato venendo incontro agli affiliati per limitarne i disagi, dall’altro sostenendoli organizzativamente, commercialmente e finanziariamente. I primi segnali provenienti da alcune reti in franchising autorizzano ad un certo ottimismo in tal senso.
Avv. Valerio Pandolfini
Avvocato Consulenza legale Franchisor
Abbiamo una vasta esperienza nella consulenza e assistenza legale nel franchising.
Abbiamo assistito numerose reti in franchising, nella predisposizione/revisione dei contratti di franchising.
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