Cos’è il franchising dal punto di vista giuridico
L’art. 1 della L. n. 129/2004 definisce il franchising come un contratto, comunque denominato, fra due soggetti giuridici, economicamente e giuridicamente indipendenti, in base al quale una parte concede la disponibilità all’altra, verso corrispettivo, di un insieme di diritti di proprietà industriale o intellettuale relativi a marchi, denominazioni commerciali, insegne, modelli di utilità, disegni, diritti di autore, know-how ,brevetti, assistenza o consulenza tecnica e commerciale, inserendo l’affiliato in un sistema costituito da una pluralità di affiliati distribuiti sul territorio, allo scopo di commercializzare determinati beni o servizi.
Vediamo di analizzare sinteticamente questa definizione e di cogliere le caratteristiche principali del franchising.
Come emerge dalla definizione legislativa, il franchising è essenzialmente una forma di integrazione commerciale, di tipo contrattuale, tra due o più imprese economicamente e giuridicamente indipendenti, poste ad un diverso livello distributivo, nella quale l’impresa affiliante (franchisor) concede alle imprese affiliate (franchisee) il diritto di utilizzare la propria formula commerciale, in modo uniforme, a fronte di un corrispettivo economico.
Si tratta quindi di una rete di imprese, indipendenti tra loro ma legate da un vincolo contrattuale, nella quale i franchisee esercitano un’attività d’impresa riproducendo localmente una determinata formula commerciale, sotto il coordinamento/direzione del franchisor, il quale detta, sulla base del contratto di franchising, la politica commerciale e l’immagine, uniformi per tutta la rete.
In sintesi, il contratto di franchising ha essenzialmente un presupposto: la messa a disposizione da parte del franchisor di un insieme di diritti (franchise package), avente ad oggetto:
- Segni distintivi (marchio)
- Diritti di proprietà intellettuale (brevetti, disegni, modelli di utilità, diritti di autore);
- Know how (tale aspetto verrà approfondito nei prossimi articoli);
- Assistenza tecnica e commerciale (anche su questo aspetto ci soffermeremo nei prossimi articoli).
Trattandosi – come si è visto nel precedente articolo – di una rete contrattuale, la rete in franchising non gode di soggettività autonoma nei rapporti con i terzi; ciò significa che ciascun affiliato della rete in franchising è esclusivamente responsabile dal punto di vista contrattuale nei confronti dei terzi, e che, conseguentemente, questi ultimi hanno azione soltanto nei confronti del singolo affiliato con il quale instaurano un rapporto contrattuale, e non già nei confronti degli altri affiliati facenti parte della rete o nei confronti dell’affiliante.
Ciò, tuttavia, non implica anche che l’esistenza di una rete di franchising sia del tutto priva di rilievo con riguardo alla posizione dei terzi (in particolare, dei consumatori) con i quali il franchisee assume obbligazioni, come dimostrano alcuni casi giurisprudenziali nei quali, sul presupposto dell’affidamento incolpevole del consumatore circa l’identità tra franchisor e franchisee e/o l’esistenza dei medesimi standard qualitativi e di correttezza commerciale, il franchisor è stato ritenuto responsabile dal punto di vista extracontrattuale per fatto del franchisee.
Nel prossimo articolo cominceremo ad analizzare la fase di start up di una rete in franchising, iniziando dallo studio di fattibilità.
Avv. Valerio Pandolfini
Avvocato Consulenza legale Franchisor
Abbiamo una vasta esperienza nella consulenza e assistenza legale nel franchising.
Abbiamo assistito numerose reti in franchising, per quanto attiene i servizi di start up della rete.
Potete visionare qui alcuni dei più significativi e recenti casi che abbiamo trattato.
Per altri articoli di approfondimento, visitate il nostro blog.
Contattateci senza impegno:
- telefonandoci al n. 02-36522961;
- scrivendoci all’indirizzo: info@studio-pandolfini.it;
- compilando il form di contatto che trovate sotto in questa pagina.
Le informazioni contenute nel presente articolo hanno carattere generale e non sono da considerarsi un esame esaustivo né intendono esprimere un parere o fornire una consulenza di natura legale. Le considerazioni e opinioni di seguito riportate non prescindono dalla necessità di ottenere pareri specifici con riguardo alle singole fattispecie descritte. Di conseguenza, il presente articolo non costituisce un(né può essere altrimenti interpretato quale) parere legale, né può in alcun modo considerarsi come sostitutivo di una consulenza legale specifica.